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REGOLAMENTO DEGLI ORGANISMI
PERIFERICI
SCOPI
Art. 1
Il presente Regolamento, approvato dal C.D.N. nella seduta del
14/06/1980, e modificato con delibera n. 47/00 del C.D.N. in data
19/04/2000, entrerà in vigore l'1/6/2000, attua il disposto dell'art. 27
dello Statuto Sociale e stabilisce le norme di funzionamento, i compiti
e le sfere di influenza degli Organismi Periferici S.A.S.
ORGANISMI PERIFERICI
Art. 2
Gli Organismi Periferici della S.A.S. sono:
a) le Sezioni
b) le Regioni
SEZIONI
Art. 3
Le Sezioni S.A.S. sono libere associazioni di Soci senza scopo di lucro,
che intendono, nell'ambito della competenza loro attribuita dal C.D.N.
con l'atto di riconoscimento, attuare gli scopi della S.A.S. osservando
le norme statutarie e le deliberazioni del C.D.N. rispettandone le
direttive.
Art. 4
Le Sezioni S.A.S. devono svolgere soltanto attività cinotecniche e
sportive, in relazione alle esigenze locali, curando il miglior
affiatamento e la collaborazione fra i Soci. L'attività cinotecnica è
svolta dai Soci in armonia con i principi del buon costume e dell'onore
sportivo, in ogni caso senza arrecare danno morale e/o materiale alla
S.A.S. e nel rispetto della disciplina Sociale.
Art. 5
E' vietata alle Sezioni qualsiasi attività non prevista dallo Statuto o
non richiesta ed approvata dal C.D.N.
Ove la Sezione svolgesse attività contrarie allo Statuto ed ai
Regolamenti Sociali ovvero alle delibere del C.D.N. e non previste dal
presente Regolamento, i Consiglieri della Sezione responsabili e/o
promotori di tali attività saranno passibili di sanzioni disciplinari ai
sensi dell'art 28 dello Statuto Sociale.
Il C.D.N. potrà inoltre deliberare la revoca del riconoscimento.
COSTITUZIONE
Art. 6
La Sezione si realizza con
un'assemblea costitutiva
di Soci S.A.S., o aspiranti tali, proponendo tre denominazioni da
sottoporre al C.D.N., vota la nomina del proprio Consiglio Direttivo
secondo i criteri espressi all'artt. 15-16-17 del presente Regolamento
ed avanza al C.D.N. domanda di riconoscimento ufficiale. Tale
riconoscimento verrà concesso ad insindacabile giudizio del C.D.N.,
tenendo conto dell'esistenza dei seguenti requisiti:
a) che sia pervenuta alla Sede Centrale domanda di riconoscimento
ufficiale, accompagnata dal verbale d'assemblea costitutiva
controfirmato almeno da trenta Soci fondatori. (E' condizione di favore,
ma non determinante, la presenza del Presidente Regionale all'assemblea
costitutiva);
b) che il Consiglio di Regione competente abbia espresso il proprio
parere non vincolante;
c) che la Sezione disponga di un campo di addestramento aperto a tutti i
Soci S.A.S. In caso di estensione territoriale particolarmente vasta è
consentita alla Sezione la istituzione di un Nucleo Periferico, che
disponga di un proprio campo. Il nucleo, rappresentato da un capo
gruppo, é sede secondaria della Sezione;
d) che la Sezione abbia un recapito ed una sede sociale.
All'atto del riconoscimento il C.D.N. sceglierà la denominazione della
sezione tra le tre proposte alternative suggerite dalla sezione
richiedente.
Art. 7
Il riconoscimento potrà essere negato in relazione alla vicinanza della
sezione richiedente ad altra sezione esistente, considerando il numero
complessivo dei soci in zona.
All'atto del riconoscimento il C.D.N. potrà decidere l'appartenenza
della nuova sezione ad una Regione diversa a quella della richiesta
(art. 56 del presente regolamento).
La istituzione di un nucleo periferico della Sezione è consentita ove il
campo del nucleo sia sufficientemente lontano dal campo di altra sezione
e non interferisca con l'attività e i programmi di altra sezione. Il
C.D.N. può deliberare la cessazione del nucleo.
Art. 8
Sono Organi Sociali della Sezione:
a) l'assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 9
L'assemblea generale dei Soci della
Sezione è
composta dai Soci in regola con il versamento della quota Sociale per
l'anno in corso presso quella Sezione, che risultino già Soci S.A.S.
nell'anno precedente.
Ogni Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare in assemblea
da un Socio della Sezione, avente parimenti diritto al voto, mediante
delega scritta.
I Soci Giovani (di età inferiore a 18 anni) e quelli non associati alla
S.A.S. nell'anno precedente non possono votare, né rappresentare altri
Soci in assemblea. Essi, tuttavia, hanno diritto ad essere presenti e di
prendere la parola in assemblea.
Ogni socio può essere portatore di una sola delega scritta.
Art. 10
Le votazioni saranno a scrutinio segreto o per alzata di mano, proposta
a discrezione di chi presiede l'assemblea. Se tale proposta (voto per
alzata di mano) non è accettata anche da un solo socio avente diritto a
voto, la votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto.
Art. 11
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, la prima
entro il 15 febbraio per approvare il bilancio consuntivo dell'anno
precedente e la relazione del Consiglio Direttivo anche sulle attività
svolte, nonché per deliberare il programma tecnico e sportivo del 2°
semestre dell'anno in corso. La seconda assemblea ordinaria si terrà
entro il 30 Luglio per deliberare il programma tecnico e sportivo
dell'anno successivo.
Art. 12
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione o, in caso di
impedimento dal vicePresidente oppure, quando entrambi siano impediti o
ne facciano richiesta, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla.
Il Presidente, con il consenso dell'assemblea, nominerà un segretario
fra i soci presenti per redigere il verbale.
Art.13
In caso di votazione a scrutinio segreto, prima di discutere gli
argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea deve nominare tre
scrutatori tra i soci presenti aventi diritto a voto.
La data dell'assemblea é stabilita dal Consiglio di Sezione.
Art. 14
La convocazione dell'Assemblea è
annunciata dal Presidente con l'invio per posta dell'invito a
parteciparvi. Copia della convocazione dovrà essere inviata al Delegato
Regionale.
Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti almeno quindici giorni
prima della data dell'Assemblea. Nella convocazione dovranno essere
specificati, la data e la località in cui l'assemblea avrà luogo, l'ora
della prima e della seconda convocazione e gli argomenti da discutere.
L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché sono presenti di
persona, o per delega, la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci
presenti.
Una copia del verbale dell'Assemblea deve essere inviata entro quindici
giorni alla SAS, Sede Centrale, ed una copia deve essere inviata al
Presidente di Regione competente per territorio.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15
Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da cinque Consiglieri
che ricoprono le seguenti cariche:
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Responsabile Allevamento;
- Responsabile Addestramento;
- Tesoriere.
Art.16
L'Assemblea dei Soci voterà direttamente per ciascuna delle cariche un
unico nominativo scelto tra i soci della Sezione.
In caso di parità di voti per una o più cariche si procederà ad una
seconda votazione. In caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza
fino a
raggiungere la maggioranza su un nome.
Art. 17
Le cariche Sezionali dei Responsabili di Allevamento e Addestramento
dovranno essere affidate a soci che abbiano provata esperienza nei
settori in cui vengono eletti.
Art. 18
Il C.D.N. ha la facoltà di non ratificare le cariche Sezionali per
l'Allevamento e l'Addestramento qualora ritenga che i soci eletti non
abbiano adeguata esperienza e competenza in materia di Allevamento e
Addestramento per ricoprire le cariche loro affidate.
Art. 19
Ove nella sezione non vi siano soci di adeguata esperienza e competenza
disponibili a ricoprire le cariche di responsabile dell'Allevamento e
dell'Addestramento, la carica potrà essere ratificata previa delibera
del C.D.N.; in questo caso il responsabile eletto dovrà agire in stretta
collaborazione con il Responsabile Regionale del Settore.
In ogni caso i Responsabili Sezionali dell'Allevamento e
dell'Addestramento fanno capo direttamente ai rispettivi Responsabili
Regionali.
Art. 20
Le nomine diventano definitive solo dopo la ratifica da parte del C.D.
Nazionale.
I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 21
Qualora durante il triennio venissero
a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti
dall'Assemblea alla prima riunione successiva alle dimissioni. Se
venissero a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio
si considera decaduto; i consiglieri rimasti in carica provvederanno a
convocare una nuova Assemblea da tenersi entro i due mesi successivi per
l'elezione di un nuovo Consiglio.
Qualora venissero a mancare nel Consiglio per dimissioni o per altri
motivi il Presidente e il Vice Presidente, in attesa della loro
sostituzione da parte dell'Assemblea, il consigliere più anziano d'età
assumerà le funzioni di Presidente.
Art. 22
Se viene a mancare il Consigliere responsabile sezionale
dell'Allevamento o dell'Addestramento, il Presidente ricopre la carica
vacante fino alle nuove elezioni da parte dell'Assemblea. L'assunzione
della carica ad interim da parte del Presidente Sezionale dovrà essere
comunicata al Presidente Regionale e al Delegato Regionale.
Le dimissioni avranno effetto solo al momento in cui siano pervenute
anche al Delegato regionale al quale dovranno essere inviate per
conoscenza.
I Consiglieri ed i Consigli eletti in sostituzione, restano in carica
sino alle naturali scadenze degli originari mandati.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare in sede locale gli scopi
statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei
soci della Sezione. Le disposizioni dell'Assemblea Generale dei Soci
S.A.S. e del C.D.N. sono comunque prevalenti.
Art. 24
I Consiglieri sono responsabili in solido dell'amministrazione sociale
fino all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'assemblea
dei soci.
Art. 25
Il Consiglio si riunisce di norma con cadenza bimestrale e, comunque,
allorquando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei
Consiglieri o il Collegio Sindacale.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal
vicePresidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di
età.
Art. 26
La convocazione è inviata per posta sette giorni prima della data della
riunione. Eccezionalmente, in caso di urgenza, la convocazione può
essere effettuata anche telefonicamente.
Le riunioni di Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza
dei Consiglieri. In Consiglio non sono ammesse deleghe.
In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre
riunioni consecutive decadono dal loro incarico.
La giustificazione del motivo dell'assenza é valutata dal Consiglio che
ne deve dare atto nel verbale.
Art. 27
Le delibere del Consiglio entrano in vigore al momento della loro
adozione e saranno immediatamente inviate alla Regione ed al Delegato
Regionale.
Art. 28
I verbali delle riunioni di Consiglio vanno inviati entro sette giorni
dalla loro approvazione al Presidente della Regione competente per
territorio ed al Delegato Regionale.
Art. 29
Il Consiglio ha l'obbligo di inviare mensilmente alla Sede Centrale le
quote sociali e l'elenco Soci completo della copia del modulo
d'iscrizione o del rinnovo.
Art. 30
I Soci dissenzienti con le decisioni del Consiglio di Sezione potranno
avanzare reclamo scritto al Consiglio di Sezione, inviandone copia per
conoscenza al Delegato Regionale.
Il reclamo dovrà essere sottoscritto da almeno dieci soci appartenenti
alla Sezione.
In caso di rigetto del reclamo, purché si tratti di questioni di
interesse generale e non personale, il reclamo potrà essere presentato
in seconda istanza al C.D.N. In questo caso al reclamo dovrà essere
allegato un assegno circolare di £.500.000, intestato alla SAS Sede
Centrale.
Art. 31
Il Presidente Nazionale convocherà
presso la Sede Centrale, in Modena, i reclamanti ed il Consiglio
Sezionale interessato che, alla presenza di almeno due Consiglieri
Nazionali oltre al Presidente ed al Delegato Regionale, esporranno i
fatti. Il reclamo avrà comunque il suo corso anche se le parti convocate
non si presenteranno, salvo i casi di comprovato ed assoluto impedimento
che sarà valutato dal C.D.N.
Il Presidente Nazionale relazionerà il C.D.N. sull'esito dell'incontro
nella prima riunione successiva a questo. Il C.D.N. nella stessa
riunione si pronuncerà nel merito, se del caso annullando la decisione
del Consiglio Sezionale ed assumendo una propria delibera. La decisione
del C.D.N. é inappellabile.
Art. 32
Nel caso in cui dal reclamo o dai successivi colloqui emergano
responsabilità disciplinari a carico di un socio o dei Consiglieri, il
Presidente provvederà ad inoltrare denuncia scritta al C.D.N. ex art. 28
Statuto Sociale
In caso di accoglimento anche parziale del reclamo la quota versata di
£. 500.000 come previsto dall'art. 30 del Presente Regolamento, verrà
restituita ai ricorrenti. In caso di rigetto del reclamo la somma sarà
acquisita dalla Sede Centrale.
Art. 33
Ove, all'interno di una Sezione, emergano tra i Soci situazioni di
contrasto o litigiosità che il Consiglio di Sezione (C.D.S.) ritenga
possano compromettere il sereno svolgimento delle attività sociali od
ostacolare il buon funzionamento della Sezione, il C.D.S. all'unanimità,
con richiesta motivata supportata da documentazione, ha facoltà di
inoltrare al C.D.N. domanda affinché il socio o i soci responsabili di
disturbare il buon funzionamento della Sezione siano aggregati
direttamente alla Sede Centrale.
Art. 34
La domanda inoltrata dal C.D.S. al Consiglio Direttivo Nazionale dovrà
essere comunicata anche ai Soci interessati i quali, entro 15 gg. dal
ricevimento, potranno far pervenire
le loro osservazioni al C.D.N.
Decorso tale termine il Presidente Nazionale ha facoltà di convocare le
parti come previsto dall'art. 31 del presente Regolamento
Art. 35
Il Presidente Nazionale relazionerà il C.D.N. sull'esito dell'incontro
nella prima riunione successiva a questo. Il C.D.N. nella stessa
riunione si pronuncerà con decisione inappellabile accogliendo o
respingendo la domanda del C.D.S. La decisione assunta dal C.D.N. sarà
comunicata agli interessati entro quindici giorni.
Nel caso in cui emergano responsabilità disciplinari a carico di un
socio o dei Consiglieri, il Presidente provvederà ad inoltrare denuncia
scritta al C.D.N. ex art. 28 Statuto Sociale
Art. 36
Il socio appartenente ad una Sezione non può nell'anno in corso operare
passaggio ad altra Sezione. Ogni passaggio da una Sezione all'altra deve
essere comunicato dal Socio entro il mese di Dicembre dell'anno in
corso, per il trasferimento ad altra Sezione nell'anno successivo.
Nel caso in cui nell'anno successivo siano previste le elezioni per il
rinnovo triennale delle cariche sociali della Sezione, l'aggregazione di
un nuovo socio può avvenire solo dopo la elezione delle cariche sociali
sezionali, il nuovo socio aggregato non potrà votare per il nuovo
consiglio da eleggere.
Art. 37
Il trasferimento deve essere richiesto per scritto alla Sezione nella
quale intende associarsi con specifica indicazione dei motivi dello
spostamento. Copia della lettera dovrà essere inviata negli stessi
termini alla Regione di competenza della nuova Sezione.
La Sezione può rifiutare l'aggregazione del socio che intende
trasferirsi. In questo caso dovrà comunicare per iscritto al Consiglio
Regionale ed al Delegato Regionale i motivi del rifiuto.
Art. 38
Un socio già appartenente ad una Regione non può chiedere di essere
aggregato ad una Sezione appartenente ad altra Regione, salvo che per
motivi trasferimento di residenza o domicilio e di maggior vicinanza ad
altra sezione.
Art. 39
Ove tra i soci insorgessero questioni
che pur non avendo rilevanza generale, di fatto compromettono il sereno
e efficiente svolgimento dell'attività sociale, l'immagine morale e
materiale di un socio della SAS, alle Sezioni e agli Organi Sociali,
ovvero comprimano i diritti di un socio allo svolgimento delle attività
sociali, il socio potrà informare il Delegato Regionale con lettera
scritta inviando copia per conoscenza al Presidente della Regione di
appartenenza.
Entro 30 giorni dal ricevimento il Delegato Regionale dovrà convocare le
parti per un chiarimento dei fatti e delle rispettive ragioni cercando
di ricomporre il contrasto relazionando il C.D.N. circa l'esito
dell'incontro.
Art. 40
Se sorge un contrasto tra un socio e il Delegato Regionale la questione
sarà esposta al Presidente Nazionale il quale provvederà a convocare le
parti per la composizione del contrasto relazionando il C.D.N.
dell'esito dell'incontro.
IL PRESIDENTE
Art. 41
Il Presidente ha la rappresentanza legale sia nei rapporti interni alla
S.A.S. che in quelli esterni.
Art. 42
Non può ricoprire la carica chi abbia riportato, nel triennio
precedente, sanzioni disciplinari diverse e più gravi della censura,
comminate dai Probiviri S.A.S. o dall'E.N.C.I.
Egli vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni dell'assemblea
e del Consiglio. In caso di urgenza può agire con i poteri del
Consiglio, in questo caso le sue delibere dovranno essere sottoposte
all'approvazione del Consiglio alla sua prima riunione.
Art. 43
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice
Presidente.
Il Presidente della Sezione fa parte di diritto del Consiglio della
Regione competente per territorio, secondo il disposto dell'art. 59 del
presente regolamento.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 44
Il Collegio Sindacale è costituito dai tre
membri eletti a detta carica dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità
previste dall'art. 16 del presente Regolamento.
I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e, ove vengano
a mancare per dimissioni od altra causa, possono essere sostituiti con
le modalità del precedente art. 21
Art. 45
I membri del Collegio Sindacale nomineranno tra loro un Presidente alla
prima riunione.
Il Collegio dei Sindaci ha la responsabilità della revisione contabile
della sezione e del controllo della gestione economica della Sezione.
A tal fine le convocazioni del Consiglio devono essere inviate anche ai
membri del Collegio sindacale negli stessi termini e con le stesse
modalità previste per i consiglieri.
Almeno un membro del Collegio sindacale interverranno ai Consigli
Direttivi con facoltà di parola sulle questioni e delibere relative alla
gestione economica della Sezione senza diritto a voto.
PATRIMONIO DELLA SEZIONE
Art. 46
Il patrimonio della Sezione è costituito:
a) da beni immobili e mobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene pervenutogli a titolo legittimo;
Le entrate della Sezione sono costituite:
a) da una percentuale sulle quote associative alla S.A.S. il cui importo
é stabilito con delibera del C.D.N.
b) degli eventuali contributi concessi dalla S.A.S. o da altri Enti,
Associazioni o persone;
c) dalle attività di gestione
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 47
E' fatto divieto di distribuire in modo anche indiretto utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della
associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Art. 48
In caso di scioglimento della Sezione, per qualunque causa, il
patrimonio dovrà essere devoluto alla S.A.S. Società Amatori
Schäferhunde, con sede in Modena, sentito l'organo di controllo di cui
all'art. 3 comma 190 L. 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla Legge.
La S.A.S. affiderà la gestione del patrimonio della Sezione disciolta
alla Regione territorialmente competente per favorire la costituzione in
zona di una nuova sezione.
Art. 49
L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Copia dei bilanci consuntivi e degli eventuali i bilanci preventivi
debbono essere inviati al Presidente della Regione e al Delegato
Regionale.
Art. 50
In caso di mancata approvazione del
bilancio da parte dell'assemblea il rendimento dei conti dovrà essere
presentato al Consiglio Regionale e al Delegato Regionale entro quindici
giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea.
RICONOSCIMENTO-SCIOGLIMENTO
Art. 51
Il riconoscimento disposto dal C.D.N. come previsto dell'art. 6 del
presente regolamento, è deliberato in via provvisoria per il periodo di
un anno
Trascorso tale termine il C.D.N. riesamina la pratica e può concedere,
se del caso, il riconoscimento definitivo della Sezione.
La revoca del riconoscimento viene deliberata dal C.D.N., sentito il
parere non vincolante del Consiglio di Regione e del Delegato Regionale,
dopo aver provveduto, se opportuno, al passaggio della gestione
commissariale.
Il riconoscimento può essere revocato quando la Sezione venga a perdere
i requisiti di cui all'art. 6, oppure nel caso in cui la Sezione svolga
un'attività non conforme a quanto previsto dall'art. 4 del presente
Regolamento.
Art. 52
In caso di mancato svolgimento delle attività
sociali, di gravi inosservanze della disciplina sociale o di non
funzionamento degli organi sociali delle sezioni, ovvero, per gravi
contrasti tra i soci all'interno delle Sezioni, il C.D.N. può disporre
lo scioglimento degli organi sociali e la nomina di un commissario
straordinario che ne assume le funzioni.
Art. 53
Decorso il termine di Commissariamento il C.D.N. può prolungare di tre
mesi la gestione commissariale. Qualora la situazione della Sezione non
si sia sanata, o non sia sanabile il C.D.N. può revocare il
riconoscimento, prima della convocazione dell'Assemblea per la
ricostituzione degli organi Sociali decaduti a seguito del
commissariamento.
Il commissario straordinario deve convocare l'assemblea dei soci prima
del termine del suo mandato
Art. 54
Lo scioglimento della Sezione avviene per delibera della Assemblea dei
Soci della Sezione approvata da due terzi degli aventi diritto al voto.
I soci di una Sezione disciolta possono aderire ad altra Sezione o alla
Sede Centrale.
REGIONI
Art. 55
Le Regioni sono Organismi Periferici della S.A.S. costituiti dal C.D.N.
allo scopo di mantenere contatti più diretti tra gli Organi Centrali e
le Sezioni.
Le Regioni hanno compiti:
a) di controllo delle attività tecniche delle Sezioni di loro
competenza;
b) di coordinamento dell'attività sportiva delle Sezioni di loro
competenza;
c) di organizzare, su mandato del C.D.N., manifestazioni tecniche e
sportive di particolare importanza;
d) della gestione temporanea di Sezioni in fase di riorganizzazione e di
scioglimento.
Art. 56
Il C.D.N., a seconda delle obbiettive esigenze di gestione della S.A.S.,
costituisce il necessario numero di Regioni sul territorio nazionale
secondo criteri propri, non necessariamente in rapporto e conformità con
le suddivisioni politico-amministrative.
In linea puramente indicativa, da attuarsi come tipica ma non
obbligatoria, i criteri di suddivisione sono i seguenti:
a) numero di Sezioni appartenenti alla Regione: da un minimo di tre ad
un massimo di dodici;
b) numero totale di Soci iscritti nelle Sezioni comprese nella Regione:
da un minimo di 100 ad un massimo di 1500.
Art. 57
La composizione della Regione può essere variata dal C.D.N. con lo
spostamento di una o più sezioni ad altra regione ove ciò favorisca il
coordinamento delle attività delle Sezioni e la loro effettiva
partecipazione all'attività della Regione
Il riordino della composizione delle Regioni avviene, ad opera del
C.D.N., di norma nel semestre precedente le elezioni del Consiglio di
Regione, ed entra in vigore con il primo gennaio dell'anno
immediatamente successivo.
Art. 58
Sono Organi Sociali della Regione:
a) il Consiglio di Regione;
b) il Presidente;
c) il Vice Presidente
d) il Tesoriere.
CONSIGLIO DIRETTIVO DI REGIONE
Art. 59
Il Consiglio Direttivo di Regione è composto:
a) dal Presidente;
b) dal Vice Presidente;
c) dal Tesoriere
d) dal Responsabile dell'Allevamento
e) dal Responsabile dell'Addestramento
f) dai Presidenti delle Sezioni facenti parte della Regione riconosciute
dal C.D.N. in via definitiva.
In caso di impedimento, i Presidenti di Sezione devono delegare il
proprio Vice Presidente ai lavori del Consiglio di Regione.
Art. 60
Il Consiglio di Regione si riunisce di norma ogni tre mesi e, comunque
allorquando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei
Presidenti di Sezione ed è presieduto dal Presidente. o dal Vice
Presidente, qualora il Presidente sia assente. La convocazione deve
essere fatta a mezzo posta 7 giorni prima della data della Riunione, in
caso d'urgenza può essere effettuata anche telefonicamente
Il Consiglio è valido quando è presente un terzo dei legittimi
rappresentanti delle Sezioni che ne fanno parte. Ai Consigli Regionali
parteciperà, senza diritto di voto, il Delegato Regionale nominato dal
C.D.N.
Le delibere del Consiglio di Regione sono prese a maggioranza semplice;
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I membri eletti del Consiglio durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Art. 61
La elezione del Presidente del Vice Presidente e del Tesoriere avviene
in una riunione dei Presidenti di Sezione appartenenti alla Regione
riconosciute in via definitiva, convocati dal Presidente Regionale
uscente su invito e autorizzazione del C.D.N..
La elezione dei responsabili regionali dell'Allevamento e
dell'Addestramento avviene in due diverse riunioni convocate nello
stesso giorno dal Presidente Regionale uscente.
Art.62
Le riunioni riferite al precedente articolo e che
il presente articolo fa riferimento sono presiedute dal Presidente
Regionale uscente il quale non ha diritto a voto.
Alle riunioni di cui al presente articolo deve essere convocato e
presente il Delegato Regionale il quale ha il compito di verificare gli
aventi diritto a voto e al numero di voti di cui ciascuna sezione
dispone.
Qualora la documentazione prevista dall'art. 29 del presente Regolamento
non fosse stata ancora inviata alla Sede Centrale questa dovrà essere
consegnata al Delegato che dopo averla controllata provvederà ad
inoltrarla alla Sede Centrale.
La nomina del Consiglio Regionale diventa effettiva solo dopo la
ratifica delle relative cariche da parte del C.D.N..
IL PRESIDENTE REGIONALE
Art. 63
Il Presidente viene eletto dai Presidenti delle Sezioni riconosciute in
via definitiva dal C.D.N., i quali disporranno di tre voti ciascuno più
un voto per ogni dieci Soci della propria Sezione aventi diritto al
voto. La frazione dell'ultima quota di dieci non viene computata.
Art. 64
Il Presidente Regionale non può ricoprire contemporaneamente cariche in
seno ai Consigli di Sezione o di Consigliere Nazionale; non può essere
eletto alla carica chi ha riportato nel triennio precedente
provvedimenti disciplinari che comportino pene più gravi della censura
comminate dai Probiviri S.A.S. o dalla Commissione di Disciplina di 1°
Istanza dell'E.N.C.I.
Il Presidente Regionale opera con i poteri previsti dall'art. 19 dello
Statuto S.A.S.:
a) ha la facoltà, sentito il parere non vincolante del Delegato
Regionale, di sospendere i lavori del Consiglio di Regione e
l'attuazione delle relative delibere, allorquando queste appaiono in
contrasto con le direttive del C.D.N. al quale dovrà fare immediata
relazione.
b) ha la facoltà, sentito il parere non vincolante del Delegato
Regionale, di proporre, al C.D.N. una gestione commissariale per le
Sezioni che cadono nella sua competenza territoriale.
VICE PRESIDENTE REGIONALE
Art. 65
Il vicePresidente viene eletto dai Presidenti delle Sezioni riconosciute
in via definitiva dal C.D.N., i quali disporranno di tre voti ciascuno
più un voto per ogni dieci Soci della propria Sezione aventi diritto al
voto. La frazione dell'ultima quota di dieci non viene computata.
Il vicePresidente svolge i compiti che di volta in volta gli vengono
delegati dal Presidente. Collabora con il Presidente e lo sostituisce in
caso di impedimento.
Il Vice Presidente non può essere eletto tra i Presidenti delle Sezioni
aventi diritto a voto e deve essere socio di una Sezione appartenete
alla Regione.
La carica é incompatibile con altre cariche sezionali e con la carica di
Consigliere Nazionale S.A.S.
TESORIERE
Art. 66
Il tesoriere é eletto dai Presidenti delle Sezioni riconosciute in via
definitiva dal C.D.N., con le stesse modalità del precedente art. 63
E' compito del tesoriere tenere la contabilità della regione e disporre
dei fondi secondo le delibere del C.D.R.
RESPONSABILI DELL'ALLEVAMENTO E ADDESTRAMENTO REGIONALI
Art. 67
Il responsabile Regionale dell'Allevamento é eletto dai Responsabili
Sezionali dell'Allevamento di tutte le sezioni riconosciute facenti
parte della Regione che verranno a tal fine convocati dal Presidente
Regionale uscente come previsto dall'art. 61 del presente regolamento.
Ciascun responsabile Sezionale ha diritto ad un voto. In caso di parità
di voti si procederà ad ulteriori votazioni fino alla nomina. Nella
riunione per la nomina del responsabile regionale il Presidente
Regionale non ha diritto a voto.
Art. 68
Il responsabile Regionale dell'Addestramento é eletto col le stesse
modalità previste dal precedente art 67
Art. 69
La cariche dei Responsabili dell'Allevamento e Addestramento sono
incompatibili con tutte le cariche di Sezione unitamente a quella di
Consigliere Nazionale.
Art. 70
Le cariche Regionali dei Responsabili di Allevamento e Addestramento
dovranno essere affidate a soci che abbiano provata esperienza nei
settori in cui vengono eletti.
Il C.D.N. ha la facoltà di non ratificare le cariche Regionali per
l'Allevamento e l'Addestramento qualora ritenga che i soci eletti non
abbiano adeguata esperienza e competenza in materia di Allevamento e
Addestramento per ricoprire le cariche loro affidate.
Art. 71
I Responsabili Regionali dell'Allevamento e dell'Addestramento fanno
capo ai rispettivi Responsabili Nazionali.
Art. 72
Tutti i programmi tecnici di Allevamento e Addestramento delle Sezioni,
ivi compresi i programmi delle manifestazioni (Raduni e Prove), dovranno
essere inviati ai Responsabili Regionali che a loro volta li
sottoporranno al Consiglio Regionale affinché le prove siano coordinate
in ambito regionale.
Il Consiglio Regionale approverà i programmi tecnici ed i calendari e
provvederà ad inviarli ai Responsabili Nazionali dell'Allevamento e
Addestramento, i quali a loro volta li sottoporranno al Comitato Tecnico
e successivamente per l'approvazione al C.D.N.
I Programmi Regionali dovranno pervenire al C.D.N. sei mesi prima della
loro attuazione.
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE
Art. 73
Le entrate delle Regioni sono costituite:
a) dagli eventuali contributi versati dalle Sezioni nella misura
stabilita dal C.D.N.;
b) dai proventi delle manifestazioni nella misura stabilita dal C.D.N.;
c) La Regione cui appartiene la Sezione organizzatrice di prove ha
facoltà di richiedere per i propri fondi il 5% sull'incasso complessivo
delle quote di iscrizione dei Raduni, Prove di Brevetto e Corsi
Cinotecnici.
Annualmente verrà redatto, a cura del Consiglio Regionale un rendiconto
finanziario ed eventuali passivi della regione dovranno essere
immediatamente coperti in parti uguali dalle Sezioni che appartengono
alla Regione.
In caso di scioglimento della Regione i fondi passano a disposizione del
C.D.N. che li destinerà ad altre Regioni.
DELEGATO REGIONALE
Art. 74
I Delegati Regionali sono nominati dal C.D.N., e possono partecipare
alle riunioni di Consiglio Regionale e dei Consigli Sezionali o delle
Assemblee Sezionali con diritto di intervenire sugli argomenti
all'O.d.G., ma senza diritto di voto.
I Delegati Regionali non possono ricoprire cariche nei direttivi
Sezionali o Regionali.
Le Regioni e le Sezioni devono invitare il Delegato alle Riunioni di
Consiglio ed alle Assemblee.
I Delegati regionali vigilano sull'applicazione del presente regolamento
e delle disposizioni impartite del C.D.N. Propongono al C.D.N. eventuali
interventi per le irregolarità rilevate nell'attività sociale delle
Sezioni e delle Regioni.
Art. 75
Il Delegato Regionale ha altresì, il compito di comporre i contrasto
personali insorti tra i soci che attengono all'attività sociale o,
comunque, ne compromettono lo svolgimento e l'efficienza come previsto
dall'art. 4 del presente Regolamento.
Art. 76
Il Delegato Regionale relazionerà per iscritto il C.D.N. sull'andamento
dell'attività della Regione, qualora sia presente relazionerà
sull'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni organizzate
dalle sezioni di competenza.
VARIE
Art.77
Il C.D. Nazionale ha il diritto di disporre proprie ispezioni ed in caso
di irregolarità, violazioni statutarie, comportamenti antisociali o
mancato funzionamento degli Organismi Periferici, può sciogliere i
relativi consigli e nominare un commissario straordinario.
Art. 78
Ove i membri degli Organismi Sezionali e Regionali, durante il corso del
mandato, riportino, sanzioni disciplinari, decadono immediatamente dalle
cariche sociali ricoperte.
Art. 79
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 80
Il Presente regolamento può essere modificato dal C.D.N. quando lo
ritenga opportuno.
Per quanto non previsto dal presente regolamento il C.D.N. si riserva di
deliberare di volta in volta.
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